Confartigianato Imprese Rieti ricorda che il 30 giugno scade
il termine ultimo per adempiere agli obblighi di trasparenza
delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla legge annuale
per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129,
legge 4 agosto 2017, n.124) e poi modificato dal “Decreto
crescita”.
La normativa vigente richiede infatti la pubblicazione,
entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet
aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti
e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di
impresa nel corso dell’anno precedente.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono
provvedere tramite la pubblicazione sul sito internet delle
associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Evidenziamo che la mancata pubblicizzazione dei contributi
ricevuti comporta:
• la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli
importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
• la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione
aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti
iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:
• società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
• società di persone (Snc, Sas);
• ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere
dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
• società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
• denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
• somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni
singolo rapporto giuridico sottostante);
• data di incasso;
• causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Devono essere pubblicati tutti gli aiuti di stato se di importo
complessivo superiore a 10.000 euro. Pertanto, se i singoli
aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti
i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
• sovvenzioni;
• sussidi;
• contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
• vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su
finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a
condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio
di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia
stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Se non hai un sito internet, puoi adempiere all’obbligo
di pubblicazione tramite il nostro sito web, nella sezione
“Obbligo trasparenza”. Per farlo occorre:
• essere soci di Confartigianato Imprese Rieti
• compilare la tabella riepilogativa dei contributi ricevuti
nell’anno 2020 (scaricala qui) e inviarla a credito@confartigianatorieti.it
Per ulteriori informazioni: Ufficio Credito e incentivi alle
imprese, Tiziana Colletti tel. 0746 218131 credito@confartigianatorieti.it.






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