Autotrasporto: domande riduzione pedaggi 2020 entro il 28 giugno

Giu 27, 2021 | Altre Notizie | 0 commenti

Dalle ore 9:00 del 22 giugno 2021 e fino alle ore 14:00
del 28 giugno 2021, le imprese iscritte all’Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, (le imprese, le cooperative
a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti di seguito) potranno inviare la domanda di prenotazione per la richiesta del
beneficio di riduzione compensata dei costi sostenuti nel
2020 per i pedaggi autostradali, effettuati con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono
alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che
rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo
del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero
degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle
classi 2, 3 o 4, se volumetrico.
Le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2020 sono state definite
la Delibera del Ministero dei Trasporti del 10.06.2021
pubblicata in GU del 19.06.2021 n. 145.
Soggetti beneficiari
Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019 ovvero nel corso dell’anno 2020:
a. quali imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto
di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b. quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti
a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice
civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c. quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi
dell’Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del
21 ottobre 2009;
d. quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede
in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all’art.
32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
e. quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede
in altro Paese dell’Unione europea, esercitavano l’attività
di autotrasporto in conto proprio. I soggetti di cui alle lettere
a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori
successivamente al 1° gennaio 2020, possono richiedere le
riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di
tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari
delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio
2020, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi
effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze. Nel caso
in cui per gli istanti cui alle lettere b) e c) siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 – dall’art. 31 all’art. 39, si
rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.
Misura del beneficio
La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute
da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell’anno relative ai soli pedaggi autostradali.
Condizione per poter avere il diritto al rimborso è che il totale delle fatture ricevute nell’anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00.
La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di
fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica
(Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione,
secondo i valori indicati nella Tabella riduzione costi allegata alla delibera.
Presentazione delle domande e scadenze da ricordare
La richiesta del beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali deve avvenire, a pena di irricevibilità, attraverso
l’apposito applicativo “PEDAGGI” presente sul portale
dell’Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile
all’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi.
A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo
stesso portale attraverso la procedura attivabile dall’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portalealbo/iscriviti.
La procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2020, si articola
in due fasi:
• fase 1 – prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del
22 giugno 2021 e fino alle ore 14,00 del 28 giugno 2021;
• fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e
firma e invio della domanda:
– dalle ore 9,00 del 21 luglio 2021 e fino alle ore 14,00
del 6 agosto 2021
– e dalle ore 9,00 del 23 agosto 2021 alle ore 14,00 del
2 settembre 2021.
Per informazioni: Ufficio Trasporti di Confartigianato Imprese Rieti tel. 0746218131 trasporti@confartigianatorieti.it.

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