FANGO SU ARAGONA, LA SINISTRA USA I GIORNALI AMICI

Dic 13, 2015 | Politica | 0 commenti

di ENRICO ARAGONA

Quando il 2 dicembre scorso mi è stata notificata la sentenza n.484/2015 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, relativa al contestato danno erariale per l’archiviazione delle famigerate 4 sanzioni di cui si è tanto parlato e che mi hanno visto protagonista di una recentissima assoluzione in sede penale, ho ritenuto opportuno, d’intesa con il mio legale, l’Avvocato Marco Iazzetta, non divulgarla alla stampa proprio per evitare una sovraesposizione mediatica che, purtroppo, mi accompagna da troppi anni.

L’articolo apparso oggi su un quotidiano locale, con tanto di locandina al seguito, mi ha fatto pentire della scelta, considerato che ancora una volta la realtà, persino quella santificata da una sentenza scritta, viene alterata.

Proprio al fine di non lasciarmi andare ad interpretazioni di sorta, riporto di seguito il contenuto della sentenza, dalla quale in maniera inequivocabile, tranne evidentemente per qualcuno, si evince che dopo l’assoluzione penale è arrivata anche l’assoluzione per danno erariale: “Con atto di citazione 23 aprile 2015, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio conveniva in giudizio: ARAGONA Enrico, Comandante pro-tempore del Corpo di Polizia Municipale di Rieti e VALENTINI Uliana, Istruttore Direttivo Capo Reparto Sanzioni Amministrative e Depenalizzazione del Corpo di Polizia Municipale di Rieti; per chiederne la condanna, per i danni prodotti a titolo gravemente colposo, al pagamento a favore del Comune di Rieti della somma di € 3.383,60 più € 10.000 per danno da disservizio, suddivisa in parti uguali, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo, nonché alle spese del presente giudizio in favore dello Stato.” – OMISSIS “I convenuti non debbono essere condannati al pagamento di € 3.383,60, somma relativa alle sanzioni amministrative irrogate e poi revocate ed infine annullate, in quanto, dagli atti di causa, risulta che erano illegittime, perché emanate sulla base di presupposti errati”. In maniera assolutamente residuale, ed oggettivamente irrilevante ai fini del procedimento, il collegio giudicante ha ritenuto opportuno valutare il tempo che avrei impiegato per agire a norma di legge in regime di autotutela quale danno da disservizio (ovvero avrei potuto impiegare utilmente il mio tempo a fare altro) quantificandolo in 500 euro. “Il Collegio ritiene che il danno da disservizio subito dal Comune di Rieti possa essere, equitativamente, quantificato nella somma di € 1.000, della quale debbono rispondere nella misura del 50% ciascun convenuto”. Sulla decisione del collegio giudicante non entro nel merito atteso che con i miei consulenti legali stiamo valutando un eventuale appello. Quale sarebbe potuto essere un titolo giornalistico rispettoso della realtà processuale? “Dopo l’assoluzione in sede penale arriva per il Comandante Aragona anche quella per danno erariale. Condotta riconosciuta legittima. Assolto per danno erariale vengono chiesti ad Aragona 500 euro per residuale danno da disservizio”.

Ma nella vita non si può pretendere tutto. Articolo e locandina saranno oggetto, ovviamente, di una approfondita analisi per valutare gli estremi di una querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa e lesione dell’immagine professionale.

F.to
Enrico ARAGONA

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizziamo solo i nostri cookie e quelli di terze parti per migliorare la qualità della navigazione, per offrire contenuti personalizzati, per elaborare statistiche, per fornirti pubblicità in linea con le tue preferenze e agevolare la tua esperienza sui social network. Cliccando su accetta, consenti l'utilizzo di questi cookie.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.


Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 1 anno
  • Google

Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 1 giorno
  • Google

Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 179 giorni
  • YouTube

Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: Sessione
  • YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato Tipo: HTML Local Storage / Scadenza: Sessione
  • YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato Tipo: HTML Local Storage / Scadenza: Persistente
  • YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato Tipo: HTML Local Storage / Scadenza: Persistente
  • YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato Tipo: HTML Local Storage / Scadenza: Sessione
  • YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube incorporato Tipo: HTML Local Storage / Scadenza: Sessione
  • YouTube

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi